Disoccupazione apprendisti: quando spetta?
Che cos’è la disoccupazione apprendisti, quando spetta e quali sono i suoi requisiti principali.
Non tutti sanno che la NASpI, l’indennità di disoccupazione, spetta anche a chi è stato assunto con un contratto di apprendistato. Ma come funziona la disoccupazione apprendisti? Quando spetta?
Proviamo a fare qualche valutazione, compiendo una sintesi di quanto stabilito all’interno delle ultime FAQ dell’Inps sullo stesso tema.
Quando si ha diritto alla disoccupazione apprendisti
Per prima cosa, per avere diritto alla disoccupazione apprendisti è necessario essere un lavoratore con un rapporto di lavoro subordinato e aver perduto involontariamente l’occupazione.
Tutto ciò premesso, all’interno della definizione del lavoro subordinato possiamo certamente ricomprendere anche gli apprendisti, che dovranno aver subito l’interruzione del contratto di apprendistato in maniera involontaria, senza – pertanto – che la cessazione del rapporto di lavoro sia determinato da una propria condotta.
Apprendistato interrotto prima della scadenza naturale
A questo punto è necessario cercare di capire quando il rapporto di lavoro si interrompe, poiché la legge prevede diverse conseguenze.
Se infatti il datore di lavoro interrompe il rapporto prima della scadenza naturale, avrà diritto alla NASpI, salvo il caso in cui l’apprendista abbia dato le dimissioni prima del termine del periodo di formazione, ovvero l’ultimo giorno del periodo di apprendistato, la cui durata è variabile a seconda di quanto stabilito dal contratto.
Apprendistato interrotto al termine del periodo di formazione
E se invece l’apprendistato è interrotto al termine del periodo di formazione?
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Ricordiamo che in tale momento è data la possibilità al datore di lavoro e all’apprendista di interrompere il rapporto di lavoro. Tuttavia, se manca specifica comunicazione, il rapporto di lavoro si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato.
Se dunque fosse l’apprendista a scegliere di non voler proseguire con il rapporto di lavoro, avrebbe comunque diritto alla NASpI. Lo stesso vale anche nel caso in cui sia invece il datore di lavoro a decidere di interrompere il rapporto. In questo scenario il datore di lavoro dovrà farsi carico anche del ticket di licenziamento.
Apprendistato interrotto dopo la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
C’è poi la terza ipotesi, legata all’interruzione dell’apprendistato dopo la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per avere diritto all’indennità di disoccupazione è dunque necessario che vi sia la perdita del rapporto di lavoro per motivazioni che non sono dipendenti dalla volontà dell’apprendista. Se ne ha altresì diritto solo per le dimissioni per giusta causa o per gli altri casi di licenziamento, o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Altri requisiti per la disoccupazione apprendisti
Oltre a quanto sopra, ci sono anche ulteriori requisiti per avere diritto alla disoccupazione apprendisti, non dissimili da quelli previsti per la generalità dei richiedenti la NASpI, come aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni: l’indennità di disoccupazione apprendisti verrà erogata per la metà delle stesse.
È inoltre richiesto poter vantare almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.