Quanto guadagna un consigliere regionale

Ti sei mai chiesto quanto guadagna un consigliere regionale? La domanda è tornata prepotente nel corso degli ultimi mesi, complice le tornate delle elezioni regionali che, dalla Sardegna alla Basilicata, si sono succedute con risultati alterni per le forze in campo. Il consigliere regionale è tra le più alte cariche istituzionali locali insieme al presidente […]

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consigliere regionale

Ti sei mai chiesto quanto guadagna un consigliere regionale? La domanda è tornata prepotente nel corso degli ultimi mesi, complice le tornate delle elezioni regionali che, dalla Sardegna alla Basilicata, si sono succedute con risultati alterni per le forze in campo.

Il consigliere regionale è tra le più alte cariche istituzionali locali insieme al presidente (governatore) della Regione: membri eletti, rimangono in carica per 5 anni. Il loro numero dipende dagli abitanti della regione, mentre la retribuzione dipende dalle deliberazioni del Consiglio.

In linea di massima, lo stipendio di un consigliere regionale varia tra i 10 e i 12 mila euro lordi per 12 mensilità, poco sotto il tetto stabilito per i governatori, che è pari a 13.800 euro lordi al mese.

Lo stipendio del consigliere regionale

Per rispondere alla domanda oggetto del nostro approfondimento odierno, ricordiamo in primo luogo che parlare di stipendio dei consiglieri regionali è in realtà errato, considerato che non vi è una vera e propria remunerazione salariale – come siamo abituati a interpretarla – bensì un assegno mensile che comprende

  • indennità di funzione;
  • diaria;
  • rimborso spese sostenute connesse agli incarichi assolti.

Ecco dunque che il guadagno mensile di un consigliere regionale tende a variare non solamente a seconda delle deliberazioni del Consiglio ma anche a seconda della sua attività, con un livello che è di norma compresa tra i 10 e i 12 mila euro lordi al mese.

Alla cifra si arriva sommando tre voci di retribuzione che, come abbiamo più volte ricordato, dipendono molto dalle delibere del Consiglio, ma che possiamo così sintetizzare:

  • indennità di carica: circa 6.500 euro lordi al mese;
  • rimborso spese: circa 4.000 euro al mese;
  • indennità di funzione; tra 1.000 e 2.000 euro lordi al mese.

Ricordiamo però che quest’ultima volta non è attribuita a tutti i consiglieri regionali ma solamente a chi svolge un ruolo come:

  • Presidente;
  • Assessore;
  • Vice-segretario;
  • Presidente dei gruppi consiliari;
  • Segretario dell’ufficio di presidenza.

Ancora una volta, giova rammentare che l’importo comunque varia in ogni Regione, considerato che ogni Consiglio regionali può scegliere in modo diverso rispetto a indennità e rimborsi.

Cosa fanno i consiglieri regionali

Ma cosa fanno i consiglieri regionali per ricevere questo guadagno mensile?

Ricordiamo che i consiglieri regionali sono membri eletti del Consiglio della regione e svolgono un ruolo istituzionale di primo piano, avendo:

  • funzione legislativa su ogni materia di competenza regionale,
  • ruolo amministrativo e organizzativo del personale della regione e dello Statuto,
  • controllo dell’operato del Presidente della regione,
  • approvazione del bilancio annuale,
  • definizione dell’indirizzo politico del Consiglio,
  • potere di indagine e di inchiesta nei confronti dei suoi membri.

Chi può essere eletto come consigliere regionale

La legge stabilisci i requisiti di eleggibilità dei consiglieri regionali, indicando che può assumere questo ruolo chi ha compiuto la maggiore età, non ha riportato condanne penali e non si trova in situazione di conflitto d’interesse con l’ente regionale.

Oltre a ciò, è stabilito che non possa ricoprire l’incarico di consigliere regionale colui che è:

  • capo o vice della Polizia o ufficiale della Forze armate;
  • direttore dei Ministeri;
  • magistrato;
  • senatore o deputato;
  • membro del Parlamento europeo.

Per il resto, non ci sono specifici vincoli alla candidatura alle elezioni regionali e, dunque, alla possibile elezione. Per quanto concerne infine le modalità elettorali, la l. n. 43 del 1995 stabilisce che nelle Regioni a statuto ordinario le elezioni avvengano con un sistema proporzionale e premio di maggioranza, nella misura stabilita dalle singole Regioni. Soglie, preferenze e voto disgiunto possono essere disciplinate dai singoli enti.

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