Detrazione rifacimento pavimenti: come si richiede

Che cos’è e come si richiede la detrazione rifacimento pavimenti: un interessante bonus per alleggerire le spese di ristrutturazione.

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detrazione rifacimento pavimenti

Se hai in mente di rifare la pavimentazione di casa, può essere utile sapere che puoi usufruire di una specifica agevolazione: la detrazione rifacimento pavimenti è infatti ammessa all’interno della più ampia detrazione fiscale del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato da tempo che la sostituzione dei pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria e può fruire della detrazione se riguarda parti comuni di edifici condominiali (vani scala, terrazzi, porticati, ecc.).

È tuttavia possibile far rientrare l’intervento tra i lavori detraibili al 50% a patto che venga eseguito nell’ambito di una più ampia ristrutturazione agevolabile, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuovi divisori o lo spostamento dei servizi igienici.

Come usufruire della detrazione rifacimento pavimenti

Se hai intenzione di rifare i tuoi pavimenti nella singola unità immobiliare, come abbiamo già visto puoi farlo esclusivamente se l’intervento è una voce di spesa di un più ampio intervento di ristrutturazione.

Insomma, non basta il solo rifacimento dei pavimenti: bisogna invece che il rifacimento della pavimentazione sia associato a uno o più interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come quelle già anticipate a titolo di esempio qualche riga fa.

In questo modo potrai accedere agli incentivi nell’ambito del bonus ristrutturazione e detrarre fiscalmente dall’Irpef il costo dell’intervento complessivo nella misura del 50%.

Bonus Pavimenti: quanto si risparmia

Insomma, come abbiamo visto in queste righe, il Bonus Pavimenti è ammesso solamente all’interno di un’attività di ristrutturazione più ampia.

Ciò premesso, se:

  • sei il proprietario o il detentore di un’abitazione principale o di una casa in locazione situata sul territorio italiano;
  • hai sostenuto le spese per la posa di nuovi pavimenti nel 2024;
  • le spese per la posa di nuovi pavimenti sono state sostenute all’interno di un più ampio e strutturato piano di ristrutturazione;
  • hai conservato la documentazione (fatture, ecc.) che prova la spesa sostenuta;

puoi portare in detrazione nella prossima ristrutturazione dei redditi la tua spesa e poter beneficiare. La spesa, nei limiti del 50%, può essere portata in detrazione dalla pressione fiscale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per 10 anni a partire da quello in cui sono state sostenute le spese.

Ricordiamo che il contribuente che pur avendone diritto non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni, magari per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, nei successivi periodi di imposta può comunque beneficiare della detrazione indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

Il Bonus Pavimenti non si può cumulare!

Contrariamente a qualche informazione fuorviante che puoi trovare online, è utile ricordare che la detrazione per gli interventi di recupero edilizio di cui fa parte il Bonus Pavimenti non si può cumulare con l’agevolazione fiscale che è contemporaneamente prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici.

Come ottenere la detrazione per il rifacimento dei pavimenti

Per ottenere la detrazione per il rifacimento dei pavimenti devi:

  • inviare all’Azienda sanitaria locale una comunicazione (raccomandata e/o PEC) con la natura dell’intervento da realizzare, le generalità di chi fa i lavori e l’ubicazione degli stessi, i dati dell’impresa che svolge i lavori e la data di inizio dell’intervento di recupero (la comunicazione è però obbligatoria solo se richiesto per le condizioni di sicurezza dei cantieri);
  • inviare una comunicazione all’Enea attraverso il sito bonusfiscali.enea.it, qualora previsto;
  • pagare i lavori mediante bonifico bancario o postale, da cui risultino causale del versamento con riferimento alla norma (art. 16-bis Dpr 917/1986), codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento.
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